Art. 4.
(Copertura dell'organico della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bolzano).

      1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale

 

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in servizio nella sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento compresa nel rispettivo circondario alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE